IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Ai  fini  della determinazione dei compensi relativi agli organi di
amministrazione  e controllo di enti pubblici e di organismi pubblici
i   cui   ordinamenti   prevedono  almeno  un  organo  collegiale  di
amministrazione  o  di  controllo,  e coerentemente con il piu' ampio
quadro   della  loro  riforma  generata  dalla  legge  n.  59/1997  e
successive   disposizioni,   si   rende  necessario  individuare  dei
parametri  di riferimento idonei ad assecondare scelte equilibrate ed
organiche,  da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
tutte  le  altre amministrazioni interessate, sottratte ad una logica
di intervento settoriale ed in un'ottica aziendalistica.
  Si  tratta in sostanza di delineare un quadro decisionale omogeneo,
adatto  a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte
all'esame  pur  tenendo  conto delle differenti tipologie, funzioni e
rilevanza  di  enti  e  organismi  nonche' delle peculiari componenti
soggettive,   ovvero   dei  profili  professionali  e  dei  requisiti
posseduti  da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico
incarico.
  Si  ravvisa  pertanto  l'opportunita' di stabilire appositi criteri
basati  su  elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio o
dalle  discipline  ordinamentali  dei  singoli  enti  o organismi che
vengono  aggregati  per  la  natura  delle funzioni svolte e/o per la
collocazione in un settore omogeneo e considerati poi nello specifico
per  la  reale  valenza strategica in un determinato contesto, per il
livello  di  responsabilita'  e  per  i requisiti di professionalita'
richiesti   agli   interessati.   In  questo  modo  e'  possibile  la
ponderazione  di  tutte le fattispecie significative per le finalita'
che  qui interessano, in base alla quale pervenire all'individuazione
di misure indicative dei relativi compensi.
  In primo luogo vanno considerati:
    a) gli indici finanziari (entrate proprie o spese) e patrimoniali
dell'ente;
    b) la consistenza di personale utilizzato;
    c) il reale assetto organizzativo;
    d) l'eventuale articolazione territoriale;
    e) la   specifica   t'unzione   ed  il  livello  di  complessita'
dell'organo.
  Attraverso  l'utilizzazione  dei predetti elementi indicativi sara'
possibile  giungere  ad un primo livello di "pesatura" degli enti, da
cui  ricavare  -  mediante  l'utilizzo  di  un compenso mediano (c.d.
"piede")  determinato  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
d'intesa   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ed  adeguato  con cadenza triennale - gli
importi  base  degli  emolumenti da riconoscere: questi sono coerenti
con  il  livello  di  complessita'  e rilevanza riscontrato, anche in
relazione   alle   peculiarita'   delle   funzioni   istituzionali  e
proporzionati all'incidenza dei parametri considerati.
  Il  secondo  livello di analisi e valutazione sara' mirato invece a
garantire  piu'  analiticamente  un congruo apprezzamento di tutte le
peculiarita'  degli  enti  ed  organismi,  suddivisi  per  comparti e
tipologie di attivita' omogenee.
  Per   il  perseguimento  di  tali  finalita'  si  terra'  conto  in
particolare:
    della  collocazione nella scala di priorita' politico-strategiche
definite   dal  Governo  o  dalle  autorita'  vigilanti  -  priorita'
oggettivamente  individuabili  e come tali da esplicitare nella parte
motiva del provvedimento da assumere - e dell'eventuale necessita' di
riconsiderarne    o   valorizzarne   il   ruolo,   anche   attraverso
l'acquisizione  di  professionalita'  specialistiche  funzionali allo
scopo;
    dell'effettivo    livello    di   responsabilita',   non   sempre
efficacemente  espresso  dalla  dimensione dell'ente e dal livello di
spesa;
    della  specifica  qualificazione  professionale dell'interessato,
delle    condizioni   di   mercato   esistenti   per   la   specifica
professionalita' necessaria, nonche' del regime d'impegno richiesto.
  L'utilizzazione  di  tutti  i  parametri  e criteri illustrati, che
coprono  l'intero  ventaglio  dei  fattori di ponderazione necessari,
rendera'  possibile  definire  in  modo equilibrato gli importi degli
emolumenti da riconoscere.
  Sul  piano  operativo  si  precisa  poi  che, nell'osservanza delle
disposizioni  di legge. regolamentari o statutarie che disciplinano i
singoli  enti  od organismi pubblici. di regola la determinazione dei
compensi    verra'    effettuata    con   delibera   dell'organo   di
amministrazione  a  decorrere dalla data di assunzione della stessa o
data  successiva  ed  a  valere per il residuo mandato dei componenti
dell'organo per il quale i compensi sono fissati.
  La  eventuale  richiesta  di  revisione dei compensi da parte degli
enti  ed  organismi  pubblici.  nel corso di svolgimento del mandato,
puo'   essere   presa  in  considerazione  soltanto  se  correlata  a
sostanziali  modifiche  intervenute  negli  ordinamenti degli enti ed
organismi stessi.
  La  delibera di determinazione dovra' certificare la sussistenza in
bilancio dei mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri.
  Le delibere di cui sopra, sempre nell'osservanza delle disposizioni
di  legge,  regolamentari  o  statutarie concernenti il singolo ente,
sono   trasmesse   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  il coordinamento amministrativo - al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della   ragioneria  generale  dello  Stato  -  e  all'amministrazione
vigilante,  che  ne  valutano  la  congruenza con il quadro d'insieme
delineato dalla presente direttiva.
  La  presente direttiva opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2001
                                                 Il Presidente: Amato

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2001
Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 162